FERRANDINO BIZZONI
Studio Legale

Locazioni e COVID: un dibattito ancora aperto.

Secondo l’art. 1218 del codice civile: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

La norma pertanto esonera il debitore da responsabilità esclusivamente nel caso in cui risulti dimostrata l’impossibilità della prestazione.

La nozione di impossibilità sottesa all’art. 1218 si considera equivalente a quella di cui all’art. 1256 del codice civile secondo cui l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”; se tale impossibilità è solo temporanea, inoltre, il debitore, nelle more della stessa, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dunque, può verificarsi, ai sensi dell’art. 1256 del codice civile, solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.

A seguito dell’emergenza determinata dalla diffusione della infezione da COVID-19, il Governo ha adottato una serie di misure contenute nel D.L. 23.2.2020, n. 6 (convertito con L. 5.3.2020, n. 13). Con successivo D.L. 17.3.2020, n. 18, c.d. Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.2020, n. 27), all’art. 3, D.L. 23.2.2020, n. 6 è stato aggiunto il 6° comma bis che prevede espressamente che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Tale disposizione, che si applica solo nel caso in cui il ritardato o mancato adempimento sia conseguenza del rispetto delle misure di contenimento adottate dal Governo, rappresenterebbe, secondo i primi commenti alla normativa una particolare tipologia di causa di forza maggiore, riecheggiando la figura del “factum principis”, consistente nell’adozione da parte dell’Autorità di un provvedimento che, impedendo o rendendo eccessivamente gravosa la prestazione oggetto del contratto, esclude la responsabilità per l’inadempimento del debitore, sempre che quest’ultimo abbia agito rispettando i principi di buona fede e diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 del codice civile.

L’impossibilità sopravvenuta va ben distinta dall’eccessiva onerosità sopravvenuta ed invero quest’ultima non impedisce la prestazione, ma la rende più “onerosa”, consentendo al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.

L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell’art. 1467 del codice civile la risoluzione del contratto richiede, tuttavia, due requisiti: un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto e la riconducibilità della eccessiva onerosità ad “eventi straordinari ed imprevedibili”, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.

Per configurare l’eccessiva onerosità sopravvenuta, dunque, è necessario che gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili determinino un aggravio patrimoniale che alteri, sostanzialmente, l’originario rapporto di equivalenza, incidendo sul valore di una prestazione rispetto all’altra, ovvero facendo diminuire o cessare l’utilità della controprestazione.

Va da sé, dunque, che la domanda di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione deve essere corredata dalla rigorosa prova del fatto la cui sopravvenienza abbia determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili.

Gli effetti giuridici dell’emergenza sanitaria devono pertanto essere scrupolosamente valutati ed esaminati caso per caso, tenendo conto di una pluralità di fattori quali, a titolo meramente esemplificativo i fatti portati a sostegno dell’inadempimento contrattuale, l’incidenza specifica degli stessi sulla prestazione, l’assenza di soluzioni alternative per l’adempimento.



31
 
 
 





Aree:
Diritto societario
Diritto penale
Diritto del lavoro
Recupero crediti
Diritto tributario e tutela del contribuente
Diritto di famiglia
Diritto amministrativo
Diritto delle locazioni
Diritto bancario
Links:
















Studio legale Ferrandino Bizzoni
00195 Roma - Via Giuseppe Andreoli n.1
Tel. 06.37350259 – Fax 06.37501092 - E-mail: info@ferrandinoepartners.it
Torna su